
CODICE ETICO
Tutti coloro che svolgono l’incarico di mediatore presso il presente Organismo si impegnano all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, che si ispirano al Codice europeo di condotta per i mediatori. Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
1 - COMPETENZAIl mediatore deve dimostrare di essere competente e di conoscere a fondo il procedimento di mediazione e le tecniche di composizione dei conflitti. In tal senso, il mediatore deve dimostrare di avere un’adeguata formazione e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, sia sotto il profilo teorico che pratico.
2 - INCARICOIl mediatore, prima di accettare l’incarico, deve verificare la propria preparazione e la propria competenza a condurre lo specifico procedimento di mediazione. Su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.
3 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’Il mediatore deve immediatamente comunicare alle parti e all’Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità, o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale, personale o familiare con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; il fatto che il mediatore o un suo collaboratore, socio o dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una della parti della controversia.
4 - PROCEDIMENTOPrima dell’avvio del procedimento di mediazione, il mediatore deve:
5 - RISERVATEZZAIl mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o ad essa relative, compresa la circostanza che la mediazione stessa sia in corso o si sia svolta, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata, comunicata al mediatore da una delle parti o dai loro assistenti, non dovrà essere rivelata all’altra parte senza il consenso dell’interessata, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.
6 - PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATOREI mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. |
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