
Domande frequentiLA MEDIAZIONECos’è la mediazione?La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al processo. A differenza della procedura giudiziaria non si impone una decisione (e quindi una sentenza) ma si aiuta le parti a costruire attivamente il proprio accordo. La mediazione permette di mantenere le relazioni con l’altra parte e riduce i tempi della gestione del contenzioso. Tutto questo in un ambiente informale dove è possibile confrontarsi trovando l’accordo più soddisfacente per entrambi. Le parti sono assistite dal mediatore che rispetta l’assoluta riservatezza Chi può effettuare la mediazione?La mediazione è svolta dal mediatore che, se non è scelto dalle parti, viene nominato dall’organismo di mediazione a cui è iscritto. L’organismo di mediazione deve essere presente nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, il registro è consultabile sul sito www.giustizia.it Come posso avvalermi della mediazione?La mediazione può essere richiesta sia da una sola che da entrambe le parti. In quest’ultimo caso si dovrà compilare la domanda di mediazione congiunta. Nella mediazione le parti sono libere di scegliere se farsi assistere o no da un avvocato.La mediazione può essere richiesta sia prima che abbia avvio un procedimento davanti all'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui il processo è già iniziato. Anche il giudice può sospendere il procedimento invitando le parti a esperire un tentativo di mediazione. Per avviare la procedura occorre scaricare dalla sezione DOCUMENTI sulla destra della pagina Home la domanda, compilarla e portarla alla sede Me.Co. srl dove volete che si svolga il procedimento. In alternativa potete chiamare la segreteria della Me.Co. o un mediatore e concordare un incontro per compilare la domanda. In quali casi sono obbligato ad avvalermi della mediazione?La mediazione può essere suddivisa in due categorie: mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa. La mediazione è obbligatoria nei casi, previsti dall' art. 5 D:Lgs 28/2010 cioè nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali( proprietà; usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, enfiteusi, pegno ed ipoteca), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In queste materie essa è prevista come condizione di procedibilità cioè occorre che venga fatto un tentativo di mediazione prima di poter avviare un processo davanti all'autorità giudiziaria.La mediazione facoltativa riguarda tutte le altre controversie civili e commerciali che possono essere liberamente sottoposte alla mediazione. È sempre possibile avvalersi della mediazione?La mediazione non è adatta nei casi in cui una o entrambe le parti in conflitto sono mosse dal desiderio di "stravincere ad ogni costo" intendendo con questa espressione "il desiderio incontrollabile di atterrare ed umiliare l'avversario con ogni mezzo, al limite spendendo risorse finanziarie e personali spropositate pur di farcela, anche quando magari, è risaputo sin dall'inizio che la decisione o il lodo non potranno essere eseguiti fruttuosamente". In secondo luogo quando si ha l'impressione che il ricorso alla mediazione di controparte abbia solo il fine di guadagnare tempo e di dilatare così ulteriormente i termini per giungere ad una soluzione. Come si svolge la mediazione?La mediazione può essere divisa in fasi. Una prima fase è correlata dalla presentazione della domanda, cioè con l’avvenuta ricezione di quest’ultima, l’organismo si attiva e svolge tutti quei compiti che consentono di fissare l’incontro tra le parti e il mediatore. Al momento dell’incontro il mediatore gestisce in modo autonomo il tempo e le modalità della mediazione, infatti si può avvalere di sessioni congiunte o private (con queste espressioni si intende che il mediatore può sentire le parti assieme oppure prima una e poi l’altra). Normalmente si inizia con una sessione congiunta e poi a discrezione del mediatore possono esserci altri incontri congiunti o privati. Al termine il mediatore compila un verbale indicando l’esito della mediazione e allegando l'eventuale accordo raggiunto dalle parti. Cosa succede nel caso in cui non ci si presenta all’incontro di mediazione?Quando la parte che viene invitata a partecipare all’incontro di mediazione non si presenta la segreteria dell’organismo può concludere il procedimento. La segreteria agisce nello stesso modo anche nel caso in cui le parti dichiarino o dimostrino a non avere interesse a proseguire il tentativo di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Senza giustificato motivo si intende quando manca il collegamento territoriale della controversia (ad esempio la controversia è a Milano e la domanda di conciliazione viene chiesta a Palermo). Il giudice può desumere argomenti di prova sta a significare che il comportamento sleale di una delle parti può incidere sulla valutazione finale che il giudice fa per stabilire i torti e le ragioni. Quali possono essere gli esiti della mediazione?Gli esiti possono essere: Le parti giungono ad un accordo da loro creato oppure accettano la proposta del mediatore Le parti non giungono ad un accordo oppure rifiutano la proposta fatta dal mediatore La proposta fatta dal mediatore viene accettata solo da una delle parti. Cos’è il verbale di accordo?Il verbale di accordo è un documento redatto dal mediatore in cui vengono indicati i termini dell’accordo stesso, viene sottoscritto dalle parti. Quali effetti comporta il verbale di accordo?Il verbale di accordo, se omologato dal giudice, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo modo il legislatore ha voluto equiparare gli effetti del verbale di accordo a quelli di una sentenza di condanna. Cos’è la proposta formulata dal mediatore?La proposta è una soluzione creata dal mediatore per risolvere la controversia. Il mediatore ha l'obbligo di fare la proposta solo se lo chiedono tutte le parti; in ogni altro caso può fare la proposta. L'organismo Me.Co. s.r.l invita i suoi mediatori a formulare la proposta solo se richiesta da tutte le parti. Quali sono le conseguenze che la proposta potrebbe far sorgere nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo e la controversia prosegua davanti ad un giudice?In caso di mancata accettazione della proposta, qualora il provvedimento del giudice col quale si pone fine alla lite corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento del contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato. Laddove la sentenza non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità di mediazione e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato. Cos’è il regolamento di mediazione e cos’è il codice etico?Il regolamento di mediazione è un documento redatto dall’organismo di mediazione nel quale sono stabilite tutte le regole che disciplinano i comportamenti che l’organismo e il suo staff (compreso i mediatori) devono tenere per un corretto svolgimento delle mediazioni. Il codice etico è un documento nel quale sono stabilite le regole di condotta e di comportamento che i mediatori devono osservare. IL MEDIATOREChi è il mediatore e quali sono le sue funzioni?Il mediatore è un professionista, imparziale, neutrale ed esperto in tecniche di ADR (alternative dispute resolution) che assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta volta a porre fine alla controversia stessa. La funzione principale del mediatore quindi è quella di assistere le parti ed aiutarle a trovare la soluzione che meglio soddisfi i loro interessi. Non è un giudice ne un arbitro perché è sprovvisto di potere decisorio. Conosce le tecniche di PNL (programmazione neuro linguistica) e quelle del negoziato e per mezzo di queste attraverso l'uso sapiente delle domande aiuta le parti a trovare la soluzione ed a trasformarla in accordo. E' una figura collaudata con successo nei paesi di "common law" (USA, Gran Bretagna, Australia etc.) ed oggi viene proposta anche nel nostro ordinamento non solo per cercare di decongestionare il sistema giudiziario ma sopratutto per dare alle parti la possibilità di regolamentare autonomamente i propri rapporti con soluzioni creative, alternative ai rimedi tradizionali previsti dal diritto. Il mediatore è una sorta di “giudice di pace”?Il mediatore è una figura completamente diversa da quella del giudice di pace e anche da quella dell’arbitro in quanto, in primo luogo, non emette una decisione e in secondo luogo è assolutamente imparziale, infatti non da torti e ne ragioni alle parti. Il suo principale compito è quello di riavvicinare le persone che vivono il conflitto attraverso la stabilizzazione del canale comunicativo che si è interrotto a causa del conflitto stesso. Il mediatore, oltre ad aiutare a ricostruire il dialogo favorendo un clima di maggiore fiducia, incoraggia le persone a sviluppare nuovi punti di vista e pone le basi per la prosecuzione del rapporto dopo la lite. Come viene garantita l’imparzialità del mediatore?Il mediatore, prima di iniziare la mediazione deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità in cui si attesta che il mediatore non ha nei confronti delle parti rapporti di parentela, di lavoro o altro interesse. Nel corso della mediazione, nel caso in cui il mediatore si accorga del venir meno dell’imparzialità, può rinunciare all’incarico. Le parti possono richiedere, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. SPESE, INDENNITA’, AGEVOLAZIONI FISCALIQuali sono le spese che la mediazione comporta?Le spese di mediazione consistono in spese di avvio del procedimento che sono fisse e possono essere paragonate a delle spese di segreteria e spese di mediazione che sono variabili e comprendono la remunerazione che l'organismo corrisponde al mediatore per la sua prestazione. Inoltre, le spese di mediazione si suddividono in scaglioni in base al valore della controversia. Nella tabella delle indennità gli importi indicati si riferiscono a quello che ciascuna parte dovrà versare. Per vedere la tabella fare click sul link TABELLE. In quali casi c’è un aumento o una riduzione delle spese di mediazione?Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare. Inoltre le spese di mediazione devono essere aumentate in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della mediazione, devono essere aumentate di un quinto nel caso di formulazione della proposta del mediatore. Le spese devono essere ridotte di un terzo nelle materie che fanno parte della categoria della “mediazione obbligatoria”. Devono essere ridotte di un terzo quando nessuna delle controparti, di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Quali sono le esenzioni di spesa che la mediazione favorisce?Nella mediazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione stessa sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’imposta di bollo è un imposta che si realizza con la formazione per iscritto di determinati atti giuridici usando la carta bollata o le marche da bollo. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti è dovuta per la parte eccedente. L’imposta di registro è un imposta sui trasferimenti di ricchezza e sugli atti che abbiano contenuto economico, in generale viene applicata quando si ha la registrazione di un atto. Il gratuito patrocinio permette di non pagare le spese di mediazione (nel caso in cui la controversia rientra nelle materie di “mediazione obbligatoria”), cos’è il gratuito patrocinio e in quali casi ne posso usufruire?Il gratuito patrocinio da ai cittadini di modesta condizione economica la possibilità di nominare un difensore di fiducia a spese dello Stato nel corso di un processo. Nel caso della mediazione la possibilità data è quella che le spese di mediazione non vengano pagate dalla persona non abbiente ma dallo Stato. Il gratuito patrocinio è usufruibile dalla persona che non ha un reddito imponibile superiore a euro 9.723,84. Quali sono i vantaggi fiscali della mediazione?I vantaggi fiscali si riferiscono al credito di imposta che è riconosciuto sull’importo delle spese di mediazione. Nel caso in cui la mediazione abbia successo, il credito d’imposta riconosciuto è fino al valore di 500 euro. Nel caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta sarà di un valore non superiore a 250 euro. Come posso usufruire di queste agevolazioni?Il Ministero della giustizia comunica l’importo del credito di imposta all’interessato e trasmette all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario e il relativo importo comunicato a quest’ultimo. Il beneficiario dovrà indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo il credito di imposta permette di effettuare una diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini i.r.a.p. |
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