
Regolamento di mediazione
PREMESSAIl presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza; in ogni caso è vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONEAi sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/10 così come modificati dal D. Lgs. 69/13, il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. Le parti, ai sensi dell’art. 8 così come modificato dal D.Lgs. 69/13, devono partecipare fino al termine della procedura con l’assistenza dell’avvocato.
ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTOAi sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10 così come modificato dal D. Lgs. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell’Organismo.
ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIALa Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.
ARTICOLO 4 – IL MEDIATOREIl mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione. Nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell’art. 5 comma 2- bis, così come modificato dal D. Lgs 69/2013. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia. E’ designato dalla Segreteria, eventualmente su comune indicazione delle parti, tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, che viene formato dall’Organismo a seguito di domanda di iscrizione. dal D. Lgs 69/2013, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi dell’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. dal D. Lgs 69/2013, il mediatore deve svolgere un primo incontro preliminare di programmazione con le parti ( istante e parte chiamata in mediazione ) e solo a seguito del consenso delle parti la procedura di mediazione può proseguire. Le parti devono partecipare agli incontri di mediazione con l’assistenza degli avvocati. ARTICOLO 6 – RISERVATEZZAIl procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTOAi sensi dell’articolo11 del D. Lgs. n. 28/10 così come modificato dal D. Lgs 69/2013, e dell’art. 7 comma 2 lett. b D.M. 180/10 il procedimento si considera concluso quando: b) le parti o quelle partecipanti al procedimento di mediazione non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal mediatore; ARTICOLO 8 – INDENNITA’L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 50,00 + IVA per valori della lite fino a euro 250.000,00 oltre tale scaglione, l'importo delle spese di avvio è pari a euro 90,00 + IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte chiamata in mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. ARTICOLO 9 – INDENNITA’ PER I NON ABBIENTIQuando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo.
ARTICOLO 10 – REGISTRO DELLE AMMISSIONI AL GRATUITO PATROCINIOL’Organismo tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l’esito della mediazione e l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
ARTICOLO 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTOIl procedimento non potrà avere una durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.
ARTICOLO 12 – PROCEDURE TELEMATICHEQualora l’Organismo decida di avvalersi, altresì, di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANISMOL’Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’articolo 3 del presente Regolamento e all’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
ARTICOLO 14 – COOPERAZIONEL’Organismo potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali si sia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli affari di mediazione. |
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